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Statuto della
Società Ticinese di Belle Arti Denominazione
e sede Art. 1 Con
la denominazione Società Ticinese di Belle Arti è costituita unassociazione
ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero. La Società
ha sede a Lugano. È la sezione ticinese della Società Svizzera di
Belle Arti. Scopo
della Società Art.
2 Lo scopo
principale della Società è di dare il maggior incremento possibile
alla cultura artistica nella Svizzera italiana, diffondendone la conoscenza nella
popolazione.Lazione sociale si realizza in particolare attraverso esposizioni,
conferenze, dibattiti, pubblicazioni di carattere artistico, visite a monumenti
artistici, musei, conoscenza di artisti.La Società cerca inoltre di promuovere
la solidarietà e la buona armonia tra i soci e di mantenere cordiali rapporti
con le altre associazioni artistiche esistenti nel Cantone Ticino e con gli ambienti
artistici delle altre parti della Svizzera. Soci
Art. 3 La
Società è composta di due categorie di soci:a) soci attivib) soci
onorari Art. 4 Sono soci attivi le persone che risiedono nel Cantone Ticino
o nel Grigioni italiano interessate agli scopi e allattività della
Società. Su richiesta motivata il Comitato può autorizzare liscrizione
alla Società anche a persone svizzere o straniere non residenti nel Ticino
o nel Grigioni italiano che desiderassero diventarne membri. Art. 5 Sono
soci onorari le persone designate dallassemblea, su proposta del Comitato
direttivo, che si rendono benemerite della Società mediante una precipua
attività o speciali contributi.Il socio onorario è dispensato dal
pagamento del contributo annuale, a meno che volontariamente desideri rimanere
ancora iscritto nella categoria dei soci attivi. Art. 6 Sulle domande dammissione
presentate per iscritto, decide il Comitato direttivo. Al momento dellammissione,
il socio riceve una copia dello statuto. Art. 7 Le dimissioni dovranno essere
trasmesse con lettera raccomandata al Comitato direttivo per la fine di un anno
civile, con preavviso di 6 mesi e previo versamento dei contributi sociali arretrati
e in corso. Art. 8 Il Comitato direttivo potrà decretare la radiazione
di un socio per mancato pagamento dei contributi sociali, nonché lespulsione
per condotta contrastante coi fini della Società. Art. 9 Ogni socio
attivo è tenuto a pagare un contributo annuale. Limporto è
stabilito dallassemblea su proposta del Comitato direttivo. Organi
della Società Art.
10 Gli organi
sociali sono: - lAssemblea
generale
- il
Comitato direttivo
- la
Commissione di revisione dei conti
a)
Lassemblea generale Art. 11 Lassemblea generale si riunisce
ordinariamente una volta lanno. Tutti i soci (attivi e onorari) sono convocati
per iscritto mediante avviso personale almeno otto giorni prima e tutti hanno
diritto di voto. Art. 12 Lassemblea è valida qualunque sia
il numero dei presenti e decide a maggioranza assoluta dei soci presenti, salvo
per lo scioglimento della Società e per le modifiche dello statuto. Le
votazioni avvengono per alzata di mano, salvo lopposizione di almeno un
decimo dei soci presenti. Art. 13 È facoltà del Comitato direttivo
convocare i soci in assemblea straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario
o qualora almeno un decimo dei soci attivi ne faccia domanda motivata per iscritto.
Il rispettivo avviso di convocazione sarà trasmesso ai soci otto giorni
prima della data prevista e dovrà contenere lindicazione dellordine
del giorno da esaminare. Art. 14 Sono di competenza esclusiva dellassemblea:
- lapprovazione dello
statuto sociale e la sua revisione
- la
nomina degli organi statutari (Presidente, Comitato direttivo, Commissione di
revisione dei conti.)
- lapprovazione
dei conti annuali
- la
determinazione del contributo sociale
- la
nomina dei soci onorari
- lo
scioglimento della Società
Art.
15 Lassemblea non può prendere decisioni su argomenti o temi che
non figurano allordine del giorno, tranne che nel caso di urgenza votata
dalla maggioranza dei due/terzi dei presenti. Art. 16 Un socio può
rappresentare alle assemblee sociali un solo altro socio. Il mandato di rappresentanza
dovrà essere conferito per iscritto. Art. 17 Per la revisione del
presente statuto occorre la maggioranza qualificata dei due/terzi dei soci presenti
allassemblea.Lassemblea potrà procedere a una revisione dello
statuto soltanto se questa trattanda figura allordine del giorno. Art.
18 Lassemblea può decidere lo scioglimento della Società
a maggioranza qualificata dei quattro/quinti dei presenti, ritenuta una presenza
minima di almeno il venti per cento dei soci, sempre che questa trattanda figuri
allordine del giorno. b)
il Comitato direttivo Art. 19 Lassemblea generale ordinaria nomina
il Comitato direttivo, composto di 9 a 13 membri dei quali almeno tre artisti.
I membri del Comitato direttivo sono scelti fra i soci attivi e comprendono il
Presidente, nominato dallassemblea e un Vice-Presidente nominato dal Comitato
stesso. Nella misura del possibile si farà in modo che siano rappresentate
le diverse regioni del Cantone. Art. 20 Il Comitato direttivo ha come compito
di dirigere la Società e di prendere tutte le iniziative che consentano
di attuare nella misura massima possibile lo scopo sociale. Art. 21 Il Presidente
rappresenta la Società, sorveglia e dirige lamministrazione, presiede
le riunioni, firma gli atti sociali in unione al Segretario o al Cassiere e veglia
in genere al buon andamento della Società. Il suo voto è decisivo
in caso di parità. Art. 22 Il Vice- Presidente fa le veci del Presidente
durante la sua assenza e lo aiuta nelladempimento delle sue mansioni. Art.
23 Il Comitato direttivo può scegliere nel suo ambito o anche allinfuori
una persona come Cassiere. Questi cura lesazione dei contributi sociali,
esegue i pagamenti su incarico del Presidente e del Segretario, tiene regolare
registrazione di tutto il movimento finanziario della Società. Alla chiusura
della gestione annuale il Cassiere presenta un resoconto amministrativo e la situazione
patrimoniale. Art. 24 Il Segretario è scelto dal Comitato direttivo
allinterno del Comitato stesso o anche allinfuori. Esegue i compiti
affidatigli dal Presidente e dal Comitato direttivo. Art. 25 Il Comitato
direttivo può designare delle commissioni speciali. Art. 26 Il Comitato
si raduna su invito del Presidente o a richiesta di un terzo dei membri del Comitato
stesso. Non potrà validamente deliberare se non è presente almeno
la metà più uno dei suoi membri.Il Comitato direttivo ha tutti i
compiti che questo statuto non riserva esclusivamente allassemblea. c)
La Commissione di revisione dei conti Art. 27 La Commissione di revisione
dei conti, nominata dallassemblea, si compone di due revisori e di un supplente.Essa
controlla i conti della Società e rassegna annualmente un rapporto scritto
allassemblea. Disposizioni
diverse Art. 28 Tutte
le nomine sociali sono fatte per periodi triennali. Le persone designate dallassemblea
a ricoprire una carica in seno al Comitato direttivo o alla Commissione di revisione
dei conti sono rieleggibili. Art. 29 In caso di vacanza di un organo sociale,
le nomine di sostituzione si faranno per il periodo mancante al compimento del
triennio. Art. 30 La chiusura dei conti ha luogo alla fine del mese di dicembre
di ogni anno. Il Comitato direttivo è tenuto a presentare allassemblea
il conto di esercizio, con la registrazione delle entrate e delle uscite dellanno
e il bilancio patrimoniale. Art. 31 La Società è vincolata
dalla firma congiunta del Presidente o Vice-Presidente e del Segretario o del
Cassiere. Art. 32 Il patrimonio sociale è inalienabile e non potrà
essere ripartito fra i soci. In caso di scioglimento della Società, esso
passerà a un ente artistico o culturale con scopi affini a quelli della
Società, designato dallassemblea. Il solo patrimonio sociale risponde
degli impegni della Società. È pertanto esclusa la responsabilità
personale dei singoli soci. Art. 33 Per tutto quanto non è espressamente
previsto in questo statuto si richiamano le disposizioni del Codice civile svizzero
sulle associazioni. Art. 34 Il presente statuto, approvato dallassemblea
dei soci del 26 settembre 1981, entra immediatamente in vigore. Esso annulla e
sostituisce quello del 10 aprile 1948. STBA via Dufour
1 6900 Lugano fax 091 923 44 51 stba@ticino.com | |
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